Testamento in "Pillole"

Il testamento è l’atto con il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere delle proprie sostanze. Esso è revocabile fino all’ultimo istante di vita: il testatore può sempre togliere valore al testamento già fatto o modificarlo. Il principio della revocabilità è inderogabile in quanto la libertà di disporre delle proprie sostanze con testamento è tipica manifestazione della libertà individuale.
In quanto atto di ultima volontà, pur essendo già perfetto fin dal momento della sua formazione, non avrà nessuna rilevanza nei confronti dei terzi prima della morte del suo autore.
Il testamento è un negozio giuridico a forma vincolata, che necessita per la sua validità delle forme tassativamente stabilite dagli artt. 601 e seguenti del Codice Civile. Il formalismo intende assicurare serietà e ponderazione nella formazione della volontà testamentaria e la precostituzione di una prova documentale della volontà del testatore.
E’ un atto strettamente personale e quindi:
- non è ammessa la rappresentanza né volontaria né legale;
- non è consentito il testamento congiuntivo, fatto da due o più persone nel medesimo documento, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproco.
Chi non può fare testamento? Coloro che non hanno compito la maggiore età, gli interdetti per infermità di mente e gli incapaci naturali (ossia coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e volere nel momento in cui fecero testamento). E’ capace di testare colui che è soggetto ad amministrazione di sostegno.
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo ed il testamento con atto notarile.
Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. E’ la forma più semplice e diffusa di testamento che, se presenta qualche svantaggio (possibilità di smarrimento, soppressione, falsificazione etc..), ha il grande vantaggio, oltre che della semplicità e della genuinità, della maggior garanzia di segretezza, della redazione fuori dalla presenza di terze persone e del minor costo immediato. Il testamento olografo può essere depositato presso il Notaio. Il deposito ha il solo scopo di una maggiore garanzia di custodia della scheda, riducendo la possibilità di smarrimento e sottrazione della scheda.
La seconda forma ordinaria del testamento è quella per atto di Notaio (testamento pubblico). Il principale vantaggio è quello di potersi assicurare la collaborazione tecnica di un professionista particolarmente esperto in materia, evitando così, tendenzialmente, imprecisioni od invalidità nella formulazione del testo, e scegliendo anche la soluzione più idonea a realizzare, nei limiti della legalità, la propria volontà. Nonostante ciò questo tipo di testamento è relativamente poco usato nella prassi, forse per una sopravvalutazione dei costi (in realtà contenuti) riconnessi al suo impiego; la sua utilizzazione, in effetti, è quasi esclusivamente circoscritta alle ipotesi nella quali è impossibile redigere un olografo, come avviene in particolare per i soggetti impossibilitati a scrivere di proprio pugno il testamento. Sarebbe invece auspicabile una sua maggiore diffusione in un’ottica di prevenzione di futuri contenziosi ed anche di drastica riduzione dei rischi di smarrimento o sottrazione della scheda: vantaggi questi tali da ampiamente compensare la relativa minor segretezza caratterizzata dal fatto che il suo ricevimento deve essere effettuato in presenza di due testimoni.
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata al testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore, mentre negli altri casi la successione è a titolo particolare e attribuisce la qualità di legatario (art. 588 primo comma del Cod.Civ.).
Erede è colui che subentra nella generalità o in una quota ideale dei beni del defunto. L’erede in sostanza è il successore “universale” del patrimonio del defunto. Connotato essenziale è la forza espansiva in quanto l’erede sarà destinatario anche dei diritti dei quali il testatore non abbia disposto perché ne ignorava l’esistenza o perché sopravvenuti alla redazione del testamento. La trasmissione risponde ad un’esigenza specifica, quella di dare assetto e continuità alle situazioni giuridiche soggettive che appartengono al defunto.
Legatario è colui al quale il testatore attribuisce singoli beni o diritti: il subentro è quindi limitato a specifici rapporti giuridici attivi. Il legatario, poiché non è successore se non in uno o più rapporti attivi determinati, non è tenuto a pagare i debiti ereditari.
Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale.
L’art. 620 del Cod. Civ. dispone che chiunque sia in possesso di un testamento olografo l’obbligo di depositarlo da un Notaio per la pubblicazione appena gli è nota la morte del testatore.
Nel caso in cui il testamento sia stato depositato fiduciariamente da un Notaio occorre la richiesta di pubblicazione da parte di una persona che vi abbia interesse, la quale produrrà al notaio l’estratto di morte.
Il Notaio che procederà alla pubblicazione potrà essere scelto liberamente su tutto il territorio nazionale non essendovi alcun collegamento tra il luogo di apertura della successione e la sede del Notaio incaricato, fatta eccezione per il caso in cui il testamento sia stato depositato presso un Notaio nel quale caso sarà quest’ultimo che dovrà registrare il testamento.
Il Notaio procederà alla pubblicazione anche in caso di testamento invalido o lesivo in quanto non rientra nella sua competenza decidere sulla validità dell’atto, compito questo riservato al giudice.
Il Notaio, alla presenza di due testimoni, redige un apposito verbale, che contiene tra l’altro la descrizione della scheda e la riproduzione fedele del contenuto.
Il Notaio comunica poi l’esistenza del testamento agli eredi o legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
Avvenuta la pubblicazione del testamento il testamento olografo ha esecuzione.
La libertà del testatore di destinare i suoi beni non è assoluta e sconfinata, ma si deve arrestare di fronte ad un limite invalicabile, quello della famiglia, determinati membri della quale non possono essere esclusi dall’eredità. A loro presidio esiste un’apposita azione, che è quella di riduzione delle disposizioni testamentarie.
Quando all’apertura della successione vi sono eredi legittimari, il patrimonio si divide idealmente in due porzioni: la disponibile e la legittima. Proprio perché il fondamento della successione cd. necessaria sta nella tutela dei più stretti vincoli familiari (e ciò in base a motivazioni di ordine superiore perché etico), caratteri fondamentali delle nome in materia di “legittima” sono:
- la loro inderogabilità: si tratta di norme di ordine pubblico;
- l’intangibilità della legittima: il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla legittima;
- la “mobilità” della legittima: cioè la parte del patrimonio vincolata a favore dei familiari cui la legge riserva questa tutela è variabile in funzione della loro qualità e del loro numero;
- la irrinunciabilità della legittima finchè vive il testatore (ovviamente rinunciabile dopo la morte).
Legittimari sono i coniugi, i figli e gli ascendenti (genitori) se chi muore non lascia figli.
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio; se concorre con un figlio a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio e l’altro terzo spetta al coniuge; se i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio.
Se il genitore lascia un figlio solo a questi è riservata la metà del patrimonio; se i figli sono più, è loro riservata la quota di due-terzi da dividersi in parti uguali.
Se chi muore non lascia figli ma genitori a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, se concorrono con il coniuge a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio ed agli ascendenti un quarto.
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